Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art.
12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi  alla  prova
orale costituisce  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai  sensi  dell'art.
13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato A,  parte  II.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato  A,  parte  II.  La  prova  orale  facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un  massimo
di 0,20 per ogni lingua straniera. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.