Art. 5 I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. Per i predetti candidati, la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.