Art. 5 
 
    I candidati portatori di handicap devono indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario   in   relazione   alla   propria   particolare
situazione, nonche' l'eventuale  esigenza  di  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento delle prove d'esame. 
    Per i  predetti  candidati,  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.