Art. 16 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del concorso. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria.