Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti per partecipare al concorso del presente bando sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di secondo grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prevista prova d'esame. 4. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti morali e di condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.