Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
                        e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti per partecipare al  concorso  del  presente  bando
sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento  del  diploma
universitario; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad
un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio  militare
prestato dai candidati; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.  198/2003  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici  uffici,  dispensati  dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai  sensi
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e
coloro che abbiano  riportato  una  condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o
di prevenzione. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo  29
maggio  2017,  n.  95,  puo'  essere  conseguito  entro  la  data  di
svolgimento della prevista prova d'esame. 
    4. I requisiti devono essere mantenuti, ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
morali e di condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'esclusione del  candidato  dal  concorso,  per  difetto  dei
requisiti  prescritti,  e'  disposta  con  decreto  del  Capo   della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.