Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovra' essere presentata esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, a decorrere dal 3 febbraio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rendera' disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto. 2. L'accesso alla procedura avverra' esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda. 3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilita', entro il 16 luglio 2020, inserendo nell'apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00). 4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e' consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il medesimo termine il candidato puo' effettuare l'annullamento della domanda inviata. 5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 6.1. a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 6.2. Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della ricerca - Consiglio Universitario Nazionale (CUN): A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; Classe L-33: scienze economiche; Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: Classe LM-56: scienze dell'economia; Classe LM-62: scienze della politica; Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe LM-77: scienze economico-aziendali; Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A. D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013. E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 6.3. Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale. 7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. 8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T); 9. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p.. 10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.