IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Tenuto conto, altresi', che sussiste la copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che comunque sono state avviate e pendenti le procedure finalizzate alla suddetta copertura, fermo restando che all'atto dell'assunzione l'amministrazione dovra' applicare la riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 300, 301, 307 e 361; Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di funzionario giudiziario - area III - F1; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, commi 10-bis, 10-ter e 10-sexies; Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio 2019 per il reclutamento di 2.329 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi - della Commissione interministeriale RIPAM, con il quale espressamente si esclude che - all'esito della richiesta e della successiva delega da parte del Ministero della giustizia di attivazione tramite la Commissione interministeriale RIPAM di una procedura concorsuale per n. 2.329 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, fascia economica F1 - oggetto del suddetto concorso possano essere anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle D'Aosta; Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria e, nella specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario giudiziario per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta; Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere almeno in parte secondo le modalita' semplificate previste in deroga dalle normative citate in premessa; Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo cui «le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese»; Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», secondo cui «per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese»; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1998, n. 287, recante «Norma per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso ufficio o enti ubicati nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta», secondo cui «con decorrenza dalla data in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale»; Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 1° settembre 1997, n. 32, a mente della quale il personale amministrativo degli Uffici del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del personale della regione e nell'organico della giunta regionale; Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive sette unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, per l'impiego presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d'Aosta (Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta). 2. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, secondo i principi definiti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti messi a concorso, in aumento o in decremento, nonche' di sospendere le connesse successive attivita' di assunzione, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019-2021. Di eventuali provvedimenti in tal senso sara' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia (www.giustizia.it).