IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Tenuto conto, altresi', che sussiste  la  copertura  delle  quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n. 68, ovvero che comunque sono state  avviate  e  pendenti  le
procedure finalizzate alla suddetta  copertura,  fermo  restando  che
all'atto  dell'assunzione  l'amministrazione  dovra'   applicare   la
riserva dei posti calcolata in senso piu' favorevole  alle  categorie
protette; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 307 e 361; 
    Visto l'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies del  decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, cosi' come richiamato nella  predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 307; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
«Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»; 
    Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  20  giugno  2019,  che  autorizza  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria  a  indire
procedure  di  reclutamento   per   gli   anni   2019-2020-2021   per
quattrocento posti di funzionario giudiziario - area III - F1; 
    Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modifiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n.  26,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in  particolare,  l'art.  14,  commi  10-bis,  10-ter  e
10-sexies; 
    Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio  2019  per  il
reclutamento di 2.329 unita' di personale non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della  giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale  e  dei
sevizi - della Commissione  interministeriale  RIPAM,  con  il  quale
espressamente si esclude che -  all'esito  della  richiesta  e  della
successiva  delega  da  parte  del  Ministero  della   giustizia   di
attivazione tramite la Commissione  interministeriale  RIPAM  di  una
procedura  concorsuale  per  n.  2.329  unita'   di   personale   non
dirigenziale a  tempo  indeterminato  da  inquadrare  nell'area  III,
fascia economica F1 - oggetto del suddetto  concorso  possano  essere
anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle D'Aosta; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo  dell'amministrazione  giudiziaria  e,  nella
specie, quelle  relative  al  profilo  professionale  di  funzionario
giudiziario per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere
almeno in parte secondo le modalita' semplificate previste in  deroga
dalle normative citate in premessa; 
    Ritenuto  che  occorre  valorizzare  quali  specifici  titoli  di
preferenza nelle procedure concorsuali  indette  dall'amministrazione
della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art.  37,  comma  11  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 in
tema di rimodulazione dei profili  professionali  del  personale  non
dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2-octies   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; 
    Vista la nota prot. n. 47408  del  17  luglio  2019  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei   ministri   comunica   che   nell'elenco   del   personale    in
disponibilita', non  sono  iscritte,  negli  ambiti  territoriali  di
riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di  professionalita'
ricercato, fermo restando  che  la  verifica  delle  possibilita'  di
assegnazione del personale collocato in disponibilita'  e  l'adozione
degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino  allo  spirare  del
termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto l'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo
cui «le amministrazioni statali  assumono  in  servizio  nella  Valle
possibilmente funzionari originari della regione o che  conoscano  la
lingua francese»; 
    Visto l'art. 51 della legge  16  maggio  1978,  n.  196,  recante
«Norme di attuazione dello statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta»,
secondo cui «per  far  luogo  all'assegnazione  di  posti  nei  ruoli
periferici delle varie carriere,  che  prevedano  l'impiego  in  sedi
della  Valle  d'Aosta,  le  amministrazioni  dello  Stato  bandiscono
apposito concorso per la copertura dei posti in  detta  regione,  che
deve aver luogo in Aosta e prevedere  una  prova  per  l'accertamento
della conoscenza della lingua francese»; 
    Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 maggio 1998, n. 287, recante «Norma per la corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico
impiego in servizio presso  ufficio  o  enti  ubicati  nella  Regione
autonoma  a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta»,  secondo  cui   «con
decorrenza dalla data in vigore del presente decreto,  l'accertamento
della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame
distinte per profili professionali e qualifiche  funzionali.  Per  le
qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera  direttiva,  di
concetto ed esecutiva l'accertamento della  conoscenza  della  lingua
consiste in una prova scritta ed una orale»; 
    Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 1°  settembre  1997,
n. 32, a mente della quale il personale amministrativo  degli  Uffici
del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del  personale  della
regione e nell'organico della giunta regionale; 
    Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive   sette   unita'   di   personale   non
dirigenziale a tempo indeterminato per il  profilo  professionale  di
funzionario giudiziario, da inquadrare  nell'area  funzionale  terza,
fascia economica F1,  nei  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Amministrazione  giudiziaria,  per  l'impiego   presso   gli   uffici
giudiziari aventi sede nella Regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta
(Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Aosta). 
    2. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso  al  lavoro,  secondo  i  principi  definiti  dal   decreto
legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  e  dall'art.  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di
preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della  formulazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 
    4. L'amministrazione si riserva la facolta' di  modificare,  fino
alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei  posti  messi  a
concorso, in aumento  o  in  decremento,  nonche'  di  sospendere  le
connesse successive attivita' di assunzione, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni  2019-2021.
Di eventuali provvedimenti in tal senso sara' data comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia (www.giustizia.it).