Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: i) gli insigniti di medaglia al valor militare; ii) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; iii) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; iv) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; v) gli orfani di guerra; vi) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; vii) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; viii) i feriti in combattimento; ix) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; x) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; xi) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; xii) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; xiv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; xv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; xvi) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; xviii) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; xix) gli invalidi e i mutilati civili; xx) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: i) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; iii) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: i) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ii) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; iii) dall'essere residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, dall'essere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani; iv) dall'essere residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni; v) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.