Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art.  73,  comma
14  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e   dell'art.
16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: 
      i) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v) gli orfani di guerra; 
      vi) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii) i feriti in combattimento; 
      ix) gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii) i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi) coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii) i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix) gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii) l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii) l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      i) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii) dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      iii) dall'essere residenti  in  Valle  d'Aosta  dalla  nascita,
dall'essere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani; 
      iv) dall'essere residenti in  Valle  d'Aosta  da  almeno  dieci
anni; 
      v) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.