Art. 11 Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. La graduatoria di merito sara' validata dalla Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione delle predette graduatorie sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del Ministero della giustizia. 3. Ogni altra comunicazione sara' data mediante avviso sul sito del Ministero della giustizia.