Art. 11 
 
 
        Validazione e pubblicita' della graduatoria di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  sara'  validata  dalla  Direzione
generale  del  personale  e   della   formazione   del   Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della giustizia. 
    2. L'avviso relativo alla  avvenuta  validazione  delle  predette
graduatorie  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sul
sito del Ministero della giustizia. 
    3. Ogni altra comunicazione sara' data mediante avviso  sul  sito
del Ministero della giustizia.