Art. 12 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il  candidato
dichiara di essere consapevole che  eventuali  richieste  di  accesso
agli   atti    da    parte    dei    partecipanti    saranno    evase
dall'amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del
candidato. 
    3. Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  l'Ufficio  III
concorsi della Direzione generale del personale  e  della  formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.