Art. 14 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art. 1 nel personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, area funzionale terza, fascia economica F1. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno o di tempo parziale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Il personale assunto sara' tenuto a rimanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. 6. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione, comportera' la decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula del contratto. 7. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 8. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.