Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova scritta, articolata cosi' come delineato nell'art.
6; 
      b)   una   prova   orale   consistente    in    un    colloquio
interdisciplinare da effettuarsi sulle materie e con le modalita'  di
cui al successivo art. 7. 
    2. La valutazione dei titoli verra'  effettuata  solo  a  seguito
dell'espletamento della prova  orale,  in  esclusivo  riferimento  ai
candidati risultati idonei alla predetta prova  e  sulla  base  delle
dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di  partecipazione,  e
della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice  redigera'
la graduatoria  definitiva  finale  di  merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli. I primi classificati  nella  graduatoria  di  merito,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori.