Art. 3 Procedura concorsuale 1. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova scritta, articolata cosi' come delineato nell'art. 6; b) una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare da effettuarsi sulle materie e con le modalita' di cui al successivo art. 7. 2. La valutazione dei titoli verra' effettuata solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice redigera' la graduatoria definitiva finale di merito sommando i punteggi conseguiti nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori.