Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. L'amministrazione nomina una commissione  esaminatrice,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice  sara'  competente
per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per
l'espletamento di  tutte  le  fasi  del  concorso.  Alla  commissione
esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per  la
valutazione  della  conoscenza  delle  lingue   straniere   e   delle
competenze informatiche.