Art. 5 Commissione esaminatrice 1. L'amministrazione nomina una commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche.