Art. 6 
 
 
             Prova scritta e ammissione alla prova orale 
 
 
    1. La  prova  scritta  consiste  nella  risoluzione  di  quindici
domande a risposta aperta in materia di: 
      a) diritto amministrativo; 
      b) diritto processuale civile; 
      c) diritto processuale penale; 
      d) servizi di cancelleria; 
      e) conoscenza della lingua inglese. 
    2. La prova scritta avra' luogo in Aosta. 
    3. I candidati dovranno  presentarsi  all'ora  stabilita  con  un
valido documento di riconoscimento. 
    4. I candidati dovranno inoltre sottoscrivere  una  dichiarazione
nella  quale  attestano,  sotto  la   propria   responsabilita',   la
veridicita' di quanto indicato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella  data  e
nell'ora stabilita comportera' l'esclusione dal concorso. 
    6.  Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  agli   ambiti
disciplinari delle materie, alle modalita' e al tempo di  svolgimento
delle prove concesso ai  candidati,  secondo  quanto  disposto  dalla
commissione esaminatrice, saranno comunicate sul sito  del  Ministero
della giustizia. 
    7. Durante le prove di esame e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    8. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere, telefoni cellulari e ogni dispositivo che  consenta
di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene
a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    9. Gli elaborati saranno corretti in forma anonima. 
    10. Alla prova scritta sara' assegnato un  punteggio  complessivo
massimo di 30 punti. 
    11. La prova scritta si  intende  superata  se  e'  raggiunto  il
punteggio minimo di 21/30. 
    12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi  alle  prove  orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. 
    13. L'avviso di convocazione per la prova orale sara'  pubblicato
sul sito del Ministero della giustizia almeno quindici  giorni  prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica. 
    14. La commissione esaminatrice, d'intesa con  l'amministrazione,
si riserva di pubblicare sul  sito  del  Ministero  della  giustizia,
contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la
prova orale, eventuali indicazioni di  dettaglio  in  merito  al  suo
svolgimento. 
    15. Il candidato ammesso  alla  prova  orale  dovra'  presentare,
entro  e  non  oltre  la  data  prevista   per   la   prova   stessa,
all'amministrazione   la   documentazione   e/o   le    dichiarazioni
sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  o  il
diritto alla riserva dei posti di  cui  agli  articoli  8,  9  e  10,
seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito  del
Ministero della giustizia,  unitamente  al  suindicato  diario  delle
prove.