Art. 7 
 
 
          Prova orale e stesura della graduatoria di merito 
 
 
    1. La prova orale consistera' in un  colloquio  interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita'  professionale  dei
candidati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta
di cui all'art. 6, nonche' elementi di diritto  civile,  elementi  di
diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario. 
    2. In applicazione dell'art. 51 della legge 16  maggio  1978,  n.
196, i candidati ammessi alla  prova  orale  dovranno  sostenere  una
prova di accertamento della lingua francese consistente in una  prova
scritta e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la
sfera professionale. 
    3. Sono esonerati dalla prova di  accertamento  della  conoscenza
della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che  hanno
superato la quarta prova di francese, prevista  dall'art.  21,  comma
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di  Stato  in  un
istituto della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  integrato  da  un
percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle  disposizioni
vigenti nella regione per l'accesso alle  qualifiche  funzionali  del
comparto unico del pubblico  impiego  regionale  per  le  quali  sono
richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e
6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 
    4. In sede di prova orale, sara' altresi' accertata la conoscenza
dell'uso dei  dispositivi  e  delle  applicazioni  informatiche  piu'
diffusi mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 
    5. La prova orale avra' luogo in Aosta. 
    6. I candidati sono obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    7. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti, e  la  stessa  si  intendera'  superata  se  e'  raggiunto  il
punteggio minimo di 21/30. 
    8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice  stilera'
la  relativa  graduatoria  di  merito,  sulla  base   del   punteggio
complessivo conseguito nelle prove scritte, nella prova orale  e  del
punteggio   attribuito   in   base   ai   titoli,   con    esclusione
dell'accertamento della conoscenza della lingua francese. 
    9.  Tutti  i  titoli  devono  essere  posseduti  alla   data   di
presentazione della domanda, nonche' alla data dell'assunzione. 
    10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla  commissione
esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.