Art. 7 Prova orale e stesura della graduatoria di merito 1. La prova orale consistera' in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta di cui all'art. 6, nonche' elementi di diritto civile, elementi di diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario. 2. In applicazione dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere una prova di accertamento della lingua francese consistente in una prova scritta e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la sfera professionale. 3. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che hanno superato la quarta prova di francese, prevista dall'art. 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un istituto della Regione autonoma Valle d'Aosta, integrato da un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 settembre 1989, n. 25. 4. In sede di prova orale, sara' altresi' accertata la conoscenza dell'uso dei dispositivi e delle applicazioni informatiche piu' diffusi mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 5. La prova orale avra' luogo in Aosta. 6. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intendera' superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera' la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli, con esclusione dell'accertamento della conoscenza della lingua francese. 9. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonche' alla data dell'assunzione. 10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.