Art. 8 
 
 
                        Punteggio aggiuntivo 
 
 
    12. La commissione assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla  base
del possesso dei seguenti titoli e criteri: 
      a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi dell'art.  16-octies,  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      c)  punti  1,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai
sensi dell'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    13. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.