Art. 9 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni,  ove  non  derogate  dalla  normativa
richiamata in premessa, all'art. 7, comma 2,  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma  9
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente  il  codice
dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al  successivo  art.
10, per poter essere oggetto di valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11. 
    4. I candidati appartenenti alle categorie previste  dalla  legge
12 marzo 1999, n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',  vengono
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di
riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino  iscritti
negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa.