Art. 9 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, ove non derogate dalla normativa richiamata in premessa, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art. 10, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11. 4. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.