Art. 13 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di ufficiali e  sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla terza classe  del  liceo  classico  o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di  ufficiali  di
complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il  possesso  di  uno  o  piu'  dei  predetti  titoli  dovra'  essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione  delle  domande  stesse),  a  eccezione  del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato.