Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti  di  cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui  al  precedente
art. 12,  comma  3  (che  dovranno  documentare  tempestivamente,  se
possibile entro il giorno 8 settembre 2020 e comunque  non  oltre  la
data di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  prevista  per
l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame  integrativo
ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione
alla  classe  superiore,  mediante   dichiarazione   sostitutiva   da
presentare con le modalita' e dai soggetti  sopra  indicati)  saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), in distinte graduatorie secondo  l'ordine  determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di
educazione fisica e  di  quello  riportato  nella  prova  di  cultura
generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto
riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al
quale verra' aggiunto  il  voto  riportato  nella  prova  di  cultura
generale. Al fine di esprimere  il  punteggio  in  decimi,  la  media
ponderale  cosi'  ottenuta  verra'  divisa  per  1,2.  I  concorrenti
(compresi quelli che avranno riportato la «sospensione del  giudizio»
o che devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati  in
posizione utile nella  graduatoria  di  merito,  non  avranno  ancora
comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe  successiva,  saranno
convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto
dopo  aver  conseguito  e  immediatamente  comunicato   il   giudizio
definitivo di ammissione alla frequenza della classe  successiva.  In
caso, invece, di esito negativo alla valutazione  scolastica  finale,
gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito  di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei; 
        2)  il  liceo  scientifico:  i  primi  centootto  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico:  i  primi  cinquantadue  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 
        2) il  liceo  scientifico:  i  primi  ventisette  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  Ufficiale  della
difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e, a puro  titolo
informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del
portale, nonche' nel sito internet www.difesa.it