Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'amministrazione  potra'  escludere  in  ogni  momento   dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1  qualsiasi  concorrente
per difetto dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  alle  Scuole
militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il  corso
stesso.