Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, estremi compresi; b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2019-2020, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l'ammissione al 3° anno. Dell'avvenuta ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione con le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 11. Se l'ammissione e' conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da presentare entro la data d'incorporamento) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il concorrente dovra' comunque dichiarare nella domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.