Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   Segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla  data
di scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda,
prevista dal presente bando. 
 
      Roma, 20 gennaio 2020 
 
                                      Il Segretario generale: Chieppa