Art. 3 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
 
    1. L'avviamento alla  selezione  avviene  a  cura  esclusiva  dei
Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella  sede  presso
la quale il lavoratore dovra'  prestare  servizio,  secondo  l'ordine
della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati  non
dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero  per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
    2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami»,  i  Segretariati  regionali  di  questo
Ministero, interessati dalla selezione, provvedono  ad  inoltrare  ai
Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  anche  agli
uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento  a
selezione di un numero di lavoratori pari  al  doppio  dei  posti  da
ricoprire, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  25,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. I Centri  per  l'impiego,  ovvero  gli  uffici  provinciali  o
regionali del  lavoro,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, salvo  eccezionale  e  motivato  impedimento,  avviano  le
procedure per la formazione delle graduatorie nel  numero  richiesto,
secondo l'ordine di graduatoria degli  iscritti  aventi  i  requisiti
indicati nella richiesta stessa. 
    4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute  le  domande
presentate  dai  candidati  iscritti  nelle  liste  dei  Centri   per
l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli  stessi  Centri
per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del  lavoro,
entro  quarantacinque  giorni  dall'avvio  delle  procedure  per   la
formazione delle graduatorie,  provvedono  alla  pubblicazione  delle
stesse  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  26,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    5.  E'  fatto  onere  agli  interessati  di   autocertificare   e
specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso  dei  titoli
di preferenza  di  cui  all'art.  5,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994. 
    6. I Centri  per  l'impiego,  ovvero  gli  uffici  provinciali  o
regionali del  lavoro,  trasmettono  ai  Segretariati  regionali  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  gli
elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione,  secondo
l'ordine di graduatoria e con  espressa  indicazione  del  punteggio,
completi dei dati identificativi, del codice fiscale,  dell'indirizzo
di residenza, nonche',  ove  possibile,  di  un  indirizzo  e-mail  o
recapito telefonico. I  candidati  avviati  alla  selezione  potranno
comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello  di  residenza,
presso il  quale  intendano  ricevere  eventuali  comunicazioni  loro
dirette.