Art. 8 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. I candidati utilmente selezionati  sono  assunti,  secondo  la
disciplina prevista dal vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  del   comparto   Funzioni   Centrali
richiamato in premessa, e nel rispetto delle disposizioni  di  legge,
nel profilo professionale di «Operatore alla  custodia,  vigilanza  e
accoglienza», della Seconda area funzionale,  fascia  retributiva  F1
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  decorre,  ad  ogni   effetto,   con
l'accettazione da parte degli interessati del  contratto  individuale
di lavoro, che si perfeziona  con  la  presentazione  nella  sede  di
assegnazione nella data indicata  dall'Amministrazione  competente  e
con l'attestazione dell'avvenuta presa di servizio dei medesimi. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo, nel  termine  indicato  comporta  la  decadenza  dal  diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del  contratto  individuale  di
lavoro. 
    4. La nomina in prova e l'immissione in servizio  dei  lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'ammissione. 
    5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    6. Il personale  e'  tenuto  a  permanere  nella  sede  di  prima
destinazione per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.