Art. 8 Assunzione 1. I candidati utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali richiamato in premessa, e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1 del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 2. Il rapporto di lavoro decorre, ad ogni effetto, con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro, che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dall'Amministrazione competente e con l'attestazione dell'avvenuta presa di servizio dei medesimi. 3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro. 4. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione. 5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 6. Il personale e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.