Art. 9 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n.  241/1990,  l'accesso
alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito, in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai  cui
fini gli atti stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'esercizio
del diritto di accesso fino alla  conclusione  della  procedura,  per
esigenze  organizzative,  di  ordine  e  speditezza  della  procedura
stessa.