Art. 11 
 
 
Prova scritta di selezione  per  il  reclutamento  delle  professioni
                              sanitarie 
 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), i concorrenti  saranno  sottoposti  alla  prova  scritta  di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le  professioni  sanitarie.  La
prova sara' presieduta dalle Commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui  programmi
rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli
previsti dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca per  l'accesso  programmato  ai  corsi  di  laurea  a  numero
programmato. 
    2. La prova  scritta  di  selezione  per  il  reclutamento  delle
professioni sanitarie che si svolgera' il 9  luglio  2020  presso  il
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di
Foligno, avra' la  durata  di sessanta  minuti  e  consistera'  nella
somministrazione  di quarantotto  quesiti  a  risposta   multipla   e
predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte  di  cui  una  sola
esatta), volti ad accertare il  grado  di  conoscenza  delle  materie
citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia ventidue quesiti;
chimica  tredici  quesiti;  fisica  tredici  quesiti.  I  concorrenti
assenti al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7. 
    3. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di cui al presente articolo, le Commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma  1,  b)  e  c)  provvederanno  a  formare  distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente  normativa,  per  l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 
    4. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  Appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in  ciascuna  delle
graduatorie di cui sopra. I candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione  per  piu'  concorsi  di  cui   al   presente   bando,
sosterranno una sola volta la prova  di  cui  al  presente  articolo;
l'esito sara' ritenuto valido per tutti i  concorsi  indetti  con  il
presente bando.