Art. 15 Tirocinio 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno convocati rispettivamente presso la scuola sottufficiali dell'Esercito e la scuola marescialli dell'Aeronautica Militare per essere sottoposti al tirocinio che si svolgera' a cura dalle competenti Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera c), numero 1). 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal tirocinio. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' delle competenti Commissioni inviare detti concorrenti all'osservazione della Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando lo compiono: a) in qualita' di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore al periodo della prova in argomento; b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati, contraendo, previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni. 4. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso le Scuola per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 5. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione di cui all'art. 7, comma 8, del presente bando. 6. Durante la permanenza presso i suddetti Istituti di formazione, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste rispettivamente per gli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica; b) effettueranno il programma di attivita', di cui alle Appendici al bando, per la futura nomina a marescialli in servizio permanente effettivo rispettivamente dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica Militare; c) non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi; d) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate. 8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella citata Appendice; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente Commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 10. Per i soli concorrenti giudicati idonei la preposta Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli di merito.