Art. 17 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle  rispettive  Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con  decreti  dirigenziali  o
interdirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande,  che  i  concorrenti  abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno  pubblicati  nel  portale  e  nel  sito   www.difesa.it.   La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati.