Art. 19 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera. 
    3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente ente incaricato dalla Direzione generale per il  personale
militare ovvero dell'Istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno  far  vistare
la  loro  firma  apposta  in  calce   alla   predetta   dichiarazione
sostitutiva da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore; 
      b)  la  mancata  iscrizione  presso   le   Universita'   ovvero
l'avvenuta presentazione della richiesta di sospensione degli studi. 
    I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 
    4. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
b) e c), i  candidati,  vincitori  del  concorso  ammessi  al  corso,
dovranno   consegnare    alla    scuola    sottufficiali,    all'atto
dell'incorporamento il documento originale ovvero in  copia  conforme
comprovante  il  possesso  del  titolo  di  merito   valutato   dalla
Commissione esaminatrice. 
    Al riguardo, sara' cura dell'Istituto di formazione,  al  termine
delle attivita',  dare  riscontro  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare della completezza della documentazione prodotta. 
    5. Terminate le fasi concorsuali, i comandi delle scuole dovranno
inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti  ai  concorsi  in  qualita'  di  allievi,
distinguendo quelli  che  hanno  o  non  hanno  superato  l'esame  di
maturita', con il  relativo  voto  e  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita Commissione. 
    6.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  sara'
acquisito d'ufficio.