Art. 19 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente incaricato dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; b) la mancata iscrizione presso le Universita' ovvero l'avvenuta presentazione della richiesta di sospensione degli studi. I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 4. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e c), i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno consegnare alla scuola sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso del titolo di merito valutato dalla Commissione esaminatrice. Al riguardo, sara' cura dell'Istituto di formazione, al termine delle attivita', dare riscontro alla Direzione generale per il personale militare della completezza della documentazione prodotta. 5. Terminate le fasi concorsuali, i comandi delle scuole dovranno inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita Commissione. 6. Il certificato generale del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio.