Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale; j) non essere sottoposti a misure di prevenzione; k) aver tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono: a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta'; b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni; d) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art 16 del presente bando di concorso. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.