Art. 20 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le scuole sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la scuola marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione nell'area privata del portale della difesa. 2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione generale per il personale militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro le ventiquattro ore successive alla data di convocazione secondo le modalita' stabilite al precedente art. 5. La Direzione generale si riserva la facolta', a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5. 3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara' sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Al termine dell'impedimento, l'interessata sara' convocata al primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 6. Il personale femminile ammesso alla frequenza dei corsi allievi marescialli, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 7. Ai sensi dell'art. 761 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 la partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque decorrente dalla data di scadenza di quella precedentemente sottoscritta. 8. L'Amministrazione della Difesa, entro i trenta giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 9. Agli allievi marescialli, nonche' agli idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 10. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e assumere la qualifica di allievo maresciallo. I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in ferma prefissata». 11. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati d'ufficio nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso puo' essere riammesso in servizio nella ferma prefissata e destinato, previa sottoscrizione di assenso secondo le modalita' della sopracitata direttiva, ai Reparti/Enti di provenienza, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta e sussistano le consistenze organiche. Tale personale e' reintegrato - con provvedimento del II Reparto della Direzione generale per il personale militare - nel grado precedentemente rivestito e il periodo trascorso in qualita' di allievo presso il relativo Istituto di formazione a cui ha avuto accesso e' computato nella ferma o rafferma. Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.