Art. 21 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di formazione.