Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione prima dell'inoltro della domanda medesima, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso per l'arruolamento volontario, rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l'Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione e l'indirizzo e-mail istituzionale di detto Ente. 6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6. 13. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.