Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione esaminatrice per il tirocinio; 3) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 4) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 5) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.