Art. 11 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) non hanno prodotto l'atto di  assenso  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, qualora minorenni; 
      d) non hanno prodotto come stabilito  dal  precedente  art.  7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui  all'art.  2,  comma  2  attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale; 
      e) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
      f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In
tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.