Art. 11 Esclusioni 1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che: a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando; b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; c) non hanno prodotto l'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora minorenni; d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7, comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione di cui all'art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3; f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.