Art. 10 Accertamenti psicofisici 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. Le candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 4. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) visita psichiatrica; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato «O», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia totale; 7) transaminasemia (GOT - GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i candidati che, nel corso dell'anno 2020, hanno gia' conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita' gia' emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta, potra': pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneita' psicofisica; disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera' i provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 5. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto; b) risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4; disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria); positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria: a) visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici; b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13. 9. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 10. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico fisici ed attitudinali. 11. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le modalita' di seguito indicate: 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito alcun punteggio. 12. Ai candidati partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuira' un punteggio incrementale di 0.5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.