Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad  accertamenti  per  la  verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psicofisica dei  candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti    dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di
quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  gli
accertamenti  psicofisici,  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del
referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per  il
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche
o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma  2.  Le
candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento  degli
accertamenti psicofisici, non  presentano  il  referto  di  ecografia
pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse  dal
concorso. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per  le  sole  candidate,
del  referto  di  ecografia  pelvica,  anche   successivamente   alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la
conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di cui  al  decreto  ministeriale  4  giugno  2014:
psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio  (AC)
2, apparato respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato
locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore  inferiore  (LI)  2,
apparato uditivo (AU) 2, apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    4. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale,  antropometrica  e   anamnestica   e   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati
ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al
modello riportato nell'allegato «O», dovra'  essere  sottoscritta  da
chi esercita la responsabilita'  genitoriale  e  portata  al  seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici.  In  caso
di positivita' disporra'  sul  medesimo  campione  test  di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Per i  candidati  che,  nel  corso  dell'anno  2020,  hanno  gia'
conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi
dall'Arma  dei  carabinieri,  la  commissione  per  gli  accertamenti
psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame  cartolare  degli
accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti  di  idoneita'
gia' emessi, ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la
ricerca  di  cataboliti  urinari   di   sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope. La citata  commissione,  all'esito  della  visita  medica
generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta,
potra': 
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera'  i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. 
    Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti  psicofisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito   la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «P», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 
    5.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b) risultati affetti da: 
        imperfezioni   ed   infermita'   contemplate   nel    decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello  di  cui  al
precedente comma 4; 
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria); 
        positivita' ai cataboliti urinari  di  sostanze  stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti  tatuaggi  o   altre   permanenti   alterazioni   volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria: 
      a) visibili con le uniformi previste per i  militari  di  sesso
maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per  l'Arma
dei  carabinieri  e  richiamate  dalle   norme   tecniche   per   gli
accertamenti psico-fisici; 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    8. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che  si  trovassero
in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento e saranno  nuovamente  convocate
presso il Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  per  essere
sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il  provvedimento  di
rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il  suddetto
stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile  con  i  tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui all'art. 13. 
    9.  Fermo  restando  il  numero  delle   assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    10. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico fisici ed attitudinali. 
    11.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1,  lettere  b)  e  c)  giudicati  idonei  a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  commissione,  sulla
base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di
cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
    12. Ai candidati partecipanti al concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a  conclusione
degli  accertamenti  psicofisici,  la   stessa   commissione   medica
attribuira' un punteggio incrementale di 0.5  nel  caso  in  cui  non
presentino alcun tatuaggio.