Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I  candidati  idonei  agli  accertamenti  psicofisici  saranno
sottoposti, a cura della  competente  commissione  agli  accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del   Centro
nazionale di selezione e reclutamento in  applicazione  dell'art.  3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due
distinte fasi: 
      a) una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  6,  comma  5,
del bando: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del  bando
e composta  da  membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di
Carabiniere,  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status   da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre Forze  armate  in  cui  i  partecipanti
prestano o hanno prestato servizio. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28  luglio  2005,  citato  nelle  premesse,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,   un   giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche   nel   pomeriggio,   fruiranno    del    pranzo    a    carico
dell'Amministrazione militare. I candidati che sono  gia'  alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali.