Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a): 
      a) valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente  art.
3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il  giudizio  di
idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5
comma 1, lettere b), c) e d); 
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati, di cui alla lettera  a)  del  comma  1,
dell'art. 1; 
        «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, dell'art. 1; 
        «D», per i candidati, di cui alla lettera  c)  del  comma  1,
dell'art. 1; 
        «E» e  «F»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1.