Art. 12 Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a): a) valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5 comma 1, lettere b), c) e d); b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati, di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 1; «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 1; «D», per i candidati, di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 1; «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1.