Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), in tre  distinte  graduatorie
finali di merito. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove
di efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psicofisici  [per  i  soli
candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)],  la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  formate  dalla  commissione
esaminatrice saranno approvate con decreto  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri che sara' reso disponibile, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera'  presso  i   Reparti   di   istruzione   di   assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso. 
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
art. 20 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare  sino  alla
copertura dei  posti  disponibili  previsti  dall'art.  1,  comma  3,
tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso  abbiano
espresso nelle domande di partecipazione al  concorso  e/o  acquisite
durante il corso di formazione di base.