Art. 20 Modalita' di designazione per la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare 1. Durante i primi mesi del corso di formazione degli Allievi Carabinieri, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialita' e sulle connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione Allievi Carabinieri fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di: a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa in sede concorsuale. 2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1: a) formera' un elenco riepilogativo, distinguendo quanti abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex post, per ciascuna delle sottonotate categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso: volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; candidati civili, che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta', elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare; b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso di formazione, due distinte graduatorie per la designazione FAA, in cui verranno inseriti: prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma 1, la volonta' di essere designati in materia F.A.A.; successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volonta' ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all'aliquota di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e viceversa. 4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative graduatorie, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.