Art. 20 
 
Modalita' di designazione  per  la  specializzazione  in  materia  di
      sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare 
 
    1. Durante i primi mesi del corso  di  formazione  degli  Allievi
Carabinieri, avra'  luogo  un  ciclo  di  conferenze  in  materia  di
sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a
cura del Comando delle  Scuole  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  si
avvarra' di personale del  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari, allo scopo di  fornire  il  piu'  adeguato  grado  di
informazione e di conoscenza sulla natura della specialita'  e  sulle
connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze,  la
Legione  Allievi  Carabinieri  fissera'  un  termine  entro   cui   i
frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di: 
      a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) espressione ex post della  preferenza  F.A.A.,  qualora  non
espressa in sede concorsuale. 
    2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le  dichiarazioni  di
cui al comma 1: 
      a)  formera'  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa  ex
post, per ciascuna delle sottonotate categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso: 
        volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; 
        candidati civili, che non abbiano superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', elevato a ventotto anni per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare; 
      b) redigera', sulla base dell'elenco  di  cui  alla  precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito  del  corso
di formazione, due distinte graduatorie per la designazione  FAA,  in
cui verranno inseriti: 
        prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di
partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma  1,  la
volonta' di essere designati in materia F.A.A.; 
        successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 
    3. I posti, qualora non ricoperti nel  numero  stabilito  per  le
aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti  in
aggiunta all'aliquota di cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  a)  e
viceversa. 
    4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive
ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative
graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di
specializzazione. 
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente
art. 1, comma 3, lettere a) e  b),  sino  a  conseguire  la  completa
copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse
ai fini della formazione e dell'impiego in  materia  di  sicurezza  e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere
dalle preferenze da loro rappresentate.