Art. 21 Nomina a carabiniere 1. I candidati ammessi al corso dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'art. 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.