Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90  -  all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutti  gli  accertamenti   obbligatori
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo,  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.