IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visti i decreti interministeriali emanati il 9  luglio  2009  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione concernenti equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e  lauree  magistrali
(LM),  ai  fini  della  partecipazione  ai   pubblici   concorsi   ed
equiparazioni tra classi delle lauree  DM  509/1999  e  classi  delle
lauree  DM  270/2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai   pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento  di  candidati  risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice; 
    Visto  l'art.  682,  comma  5-bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il quale prevede che, per specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a 32 anni
alla data indicata nel bando di concorso  e  in  possesso  di  laurea
definita con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi
al Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto l'art.  760,  comma  5  bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  prevede  che,  i  candidati  utilmente   collocati   nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5  bis,
frequentino corsi applicativi di  durata  non  superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore; 
    Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; 
    Visti i decreti ministeriali del 13 febbraio 2018, concernenti le
disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per   il   reclutamento   dei
marescialli dell'Esercito italiano, della Marina  e  dell'Aeronautica
militare» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale del 6 aprile 2018, concernente
le disposizioni  applicate  «ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei
marescialli della Marina  militare  del  personale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocollo sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0106545 del 19  giugno  2019  con  il
quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2020   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2020-2022; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0203746 del 27 novembre  2019
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rideterminato il piano
delle assunzione per i marescialli  a  nomina  diretta  della  Marina
militare per l'anno 2020; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0088881 del 10 settembre 2019  dello
Stato Maggiore della Marina  Militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel  ruolo
dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi  (CEMM)  della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe per il 2020; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2019 0218661  del  24  ottobre
2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina  diretta»
nell'Esercito italiano per l'anno 2020; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 0124308 del 3 dicembre 2019
dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  militare  concernente   gli
elementi di programmazione  per  il  reclutamento  di  marescialli  a
«nomina diretta» nell'Aeronautica militare per l'anno 2020; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Generalita' 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  dei
marescialli delle Forze armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei ruoli  marescialli
dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanita'; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina  diretta,  dei  capi  di  3ª  cl.  da  immettere  nel  ruolo
marescialli  della  Marina  militare  in  servizio  permanente  nelle
categorie  specialisti  del  sistema  di  combattimento  e   servizio
sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.); 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei marescialli di 3ª cl. da  immettere  nei  ruoli
marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente  per  la
categoria supporto, specialita' sanita'. 
    2. Nei concorsi di cui  al  precedente  comma  1,  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei  diplomati
presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera  nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  di  carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale  per
i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione  ai
sensi degli articoli  46  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i  titoli  di
preferenza a parita' di titoli e di merito,  ai  sensi  dell'art.  5,
commi 4 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  487/1994  e
dell'art. 73, comma 14 della legge 9  agosto  2013,  n.  98,  saranno
considerati solo per coloro che li  dichiareranno  nella  domanda  di
partecipazione ai sensi degli  articoli  46  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali Marescialli alla frequenza dei  corsi  applicativi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale e  sul
portale dei concorsi secondo le modalita'  riportate  nel  successivo
art. 5. Qualora il numero  dei  posti  a  concorso  venga  modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del  Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati.