Art. 11 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I partecipanti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle Appendici al bando. 3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale, la competente Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.