Art. 13 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove concorsuali di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova si svolgera', a cura della competente commissioni esaminatrici, con le modalita' e sugli argomenti previsti dai programmi riportati nelle Appendici al bando.