Art. 13 
 
                      Prescrizioni da osservare 
                        per la prova scritta 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13,  14  e
15, del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura delle sottocommissioni di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b).