Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti  ventesimi,  arrotondati  alla  seconda  cifra
decimale. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di dieci ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
trentesimo giorno solare successivo a quello di effettivo svolgimento
della citata prova,  con  avviso  sul  portale  attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia  di  finanza  -
viale XXI Aprile n. 51 -  Roma  (numero  verde:  800669666).  Con  il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data  di
pubblicazione dell'esito della prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alle  prove  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica (solo se non  appartenenti  al  Corpo)  e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara'  reso  noto
sul portale e presso l'ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso  relativo  all'esito
della prova scritta di cui al medesimo comma. 
    Tali prove si svolgeranno secondo la  tempistica  e  l'ordine  di
seguito riportato: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, solo per i candidati non appartenenti al  Corpo  idonei
alle prove di efficienza fisica; 
      c) 5° e 6° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale per
gli aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica  e
per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza
fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.