Art. 15 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c)
sottopone i  candidati  idonei  alla  prova  scritta  alle  prove  di
efficienza fisica consistenti in: 
      a) per il contingente ordinario: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
prova di nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia; 
    2. Sono ammessi a  sostenere  le  prove  facoltative  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera  b),  numero  2),
unicamente i candidati che ne abbiano fatto richiesta all'atto  della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle in allegato 3: 
      a)  anche  in   una   sola   delle   discipline   obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso; 
      b) nelle prove facoltative, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  finali  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |       Maggiorazione       |
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
devono essere in possesso di un certificato in corso di validita'  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  o
per  altro  sport  di  cui  alla  tabella  B  allegata   al   decreto
ministeriale  18  febbraio  1982  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    Il predetto certificato dovra' essere alternativamente: 
      a) consegnato  o  fatto  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18  -
00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle prove di efficienza fisica; 
      b) inviato, entro la  medesima  data,  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  concorsoAM@pec.gdf.it  purche'  redatto  in
originale come  documento  informatico  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero attestato, a norma  dell'art.  22  del  medesimo
decreto,  con  firma  digitale  del  medico   specializzato   o   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico. In tal  caso,  fa  fede  la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    La sottocommissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c)
provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per  i  quali  non
dispone,  alla  data  di  effettivo  sostenimento  delle   prove   di
efficienza fisica, dell'originale o di copia  conforme  del  predetto
certificato. 
    6. I candidati  di  sesso  femminile  devono  produrre,  all'atto
dell'effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, un test
di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni  dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.  In
assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza
a cura dell'amministrazione. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  della  prova  di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse  con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento: 
      a) con riserva,  alle  prove  orali  e  facoltative  di  lingua
straniera e di informatica; 
      b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai  limiti  di
eta',  a  svolgere  le  predette  prove  di  efficienza  fisica  e  i
successivi accertamenti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato su istanza di parte quando tale stato  di  temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi  necessari  per  la
definizione della graduatoria dell'originario concorso. 
    7. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera  c)  provvede  all'eventuale  differimento,  con  giudizio
motivato e insindacabile, a una data  non  successiva  al  25  agosto
2020, del candidato che: 
      a) impossibilitato a  presentarsi  nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
A tale fine, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica,
se  non  appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,   sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.