Art. 15 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) sottopone i candidati idonei alla prova scritta alle prove di efficienza fisica consistenti in: a) per il contingente ordinario: 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero; b) per il contingente di mare: 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero; 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia; 2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2), unicamente i candidati che ne abbiano fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 3: a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso; b) nelle prove facoltative, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: =================================================== |Punteggio conseguito | Maggiorazione | +=====================+===========================+ | da 1 a 2 | 0,05 | +---------------------+---------------------------+ | da 2,5 a 3,5 | 0,10 | +---------------------+---------------------------+ | da 4 a 5 | 0,15 | +---------------------+---------------------------+ | da 5,5 a 6,5 | 0,20 | +---------------------+---------------------------+ | da 7 a 8 | 0,25 | +---------------------+---------------------------+ | da 8,5 a 9,5 | 0,30 | +---------------------+---------------------------+ | da 10 a 11 | 0,35 | +---------------------+---------------------------+ | da 11,5 a 12 | 0,40 | +---------------------+---------------------------+ 5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport. Il predetto certificato dovra' essere alternativamente: a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica; b) inviato, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it purche' redatto in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per i quali non dispone, alla data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, dell'originale o di copia conforme del predetto certificato. 6. I candidati di sesso femminile devono produrre, all'atto dell'effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento: a) con riserva, alle prove orali e facoltative di lingua straniera e di informatica; b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le predette prove di efficienza fisica e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. 7. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) provvede all'eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al 25 agosto 2020, del candidato che: a) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.