Art. 16 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei  candidati  non  appartenenti  al  Corpo  idonei  alle  prove  di
efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento
della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n.
18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e dalle direttive  tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso: 
        1) se concorrente per  il  contingente  ordinario  o  per  il
contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH)  e  «tecnico
di macchine» (TDM),  di  un'acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
raggiungibile anche con  correzione  diottrica  secondo  i  parametri
specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche; 
        2)  se   concorrente   per   il   contingente   di   mare   -
specializzazioni «nocchiere abilitato al comando»  (NAC)  e  «tecnico
dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC),  di  acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare   normali;    senso    cromatico    normale    alle    tavole
pseudoisocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei termini  di  cui  al  punto  19,
lettera a), numero 221, delle citate direttive tecniche. 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere  altresi'  affetti
dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di  cui
all'elenco in allegato 9. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'  rispetto  alla
tempistica di cui all'art. 14, comma 6. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del   contingente
ordinario e del contingente di mare  -  specializzazioni  «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM); 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti del contingente di  mare  -  specializzazioni  «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC); 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1; 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18  -  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      3) spedita o inviata entro  il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      4) consegnata, pervenuta o inviata in mera  scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    12. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.