Art. 19 Prova orale 1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti); b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti). 2. I programmi riportati in allegato 6, relativi alle singole materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato a ogni candidato. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi. 6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.