Art. 21 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a) sostenere la  prova  preliminare,  le  prove  di  efficienza
fisica, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive  nonche'
delle prove facoltative  di  cui  all'art.  20,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c),  d),  e)
ed f), hanno facolta' - su istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAM@pec.gdf.it 
      b) sostenere la prova scritta, nella  data  prevista  dall'art.
12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1,
lettera a), non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.